L’eredità nell’ordinamento giuridico italiano. Termini e modi per succedere al de cuius

L’eredità nell’ordinamento giuridico italiano. Termini e modi per succedere al de cuius

L'eredità è il complesso dei beni posseduti da una persona al momento della sua morte. La successione indica il momento in cui un erede entra nel patrimonio che apparteneva al soggetto deceduto, e può essere legittima o testamentaria.

L’eredità indica nel linguaggio giuridico il complesso dei beni di una determinata persona che all’atto della morte è devoluta per legge o testamento agli eredi di quest’ultima. Con il termine successione si indica il subingresso nell’asse ereditario degli eredi nella posizione che apparteneva al loro parente, detto anche in termine giuridico ” De Cuius”.

Il legislatore dedica alla successione l’intero libro 2 del Codice Civile, definendo i caratteri e disciplinando i modi in cui succedere e i soggetti che possono diventare eredi. L’art 456 del C.C, ci dice appunto che la successione si apre al momento della morte della persona, nel luogo di ultimo domicilio o residenza di questa. Dal tenore letterale della norma appare evidente che il primo principio che regola la successione è quello temporale e di luogo del ” De Cuius”.

La successione degli eredi può aver luogo solamente dopo la morte della persona e non prima, non potendo subentrare nella posizione ereditaria ad un altro quando questi è ancora in vita. In secondo luogo, il legislatore ci dice che l’apertura della successione può avvenire solo nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto e non da altre parti, pertanto anche se l’immobile risiede in altro luogo essa deve aprirsi per forza nella casa o domicilio di questo. In secondo luogo la successione è di due tipi, ovverosia legittima o testamentaria. Non può farsi luogo a quella per legge se non quando manca in tutto o in parte quella testamentaria. Ma a questo punto vediamo cosa s’intende per testamento, chi può farlo e chi no. Per testamento s’intende ai sensi dell’art. 587 del C.C. un atto giuridico con il quale il defunto dispone dei propri beni e delle proprie sostanze il momento in cui non sarà più in vita. Il testamento può essere pubblico o segreto a seconda che esso sia redatto da un notaio o da un soggetto che per legge può attribuirgli pubblica fede.Nel secondo caso può essere redatto dallo stesso ” De Cuius” il quale con una scrittura privata detta ” olografa” dispone dei suoi beni al momento del decesso.

Il testamento così redatto sarà aperto e letto agli eredi solo dopo la morte di quest’ultimo, anche se a differenza del primo che è è redatto da un soggetto che per legge attesta la veridicità delle dichiarazioni fatte , il testamento olografo può essere soggetto ad alterazioni o addirittura a una soppressione di esso. La qualità di erede riconosciuta dall’ordinamento ai soggetti aventi diritto, non attribuisce però l’acquisto dell’eredità in modo contestuale al decesso, ma ha bisogno di un ulteriore atto da parte dell’erede, ovverosia l’accettazione del’eredità. Questa può essere tacita o espressa o avvenire per beneficio di inventario così come prevede l’art. 484 del C.C. Giova ricordare che un soggetto avente diritto può anche rinunciare all’eredità , oltre a cedere la sua parte di eredità ad altri eredi i quali devono corrispondere una cifra pari alla sua quota.

Altra cosa a parte è l’indegnità a succedere i cui casi sono previsti e disciplinati in modo rigoroso e specifico dall’art 463 del C.C., ai sensi del quale può essere escluso dall’eredità l’ascendente o discendente che ha commesso un delitto punibile ai sensi dell’art 575 del C.P. ovverosia ha tentato di uccidere il congiunto o parente della cui successione si tratta. Oltre a questo caso, l’altro che comporta indegnità a succedere riguarda la violenza commessa in danno del parente o congiunto.Si ricorda che il testamento è soggetto ad impugnazione da parte di un solo erede o più eredi nel caso in cui questo risulta affetto da vizi o risulti alterato, o anche nel caso in cui il il ” De Cuius” non era in grado di intendere e di volere al momento in cui esso fu redatto. L’art 537 e gli altri che seguono ci dicono chi può succedere e diventare erede. Questi sono nell’ordine:

– Il coniuge
– i figli
– i fratelli o le sorelle
– gli zii
– i nipoti
– i parenti fino al sesto grado

Ogni erede in base al grado di parentela esclude gli altri, quindi se il defunto ha una moglie e un figlio questi escludono tutti gli altri, mentre se non ha coniuge o figli, ma soltanto fratelli o sorelle questi sono i suoi eredi escludendo gli altri. Così via via fino ai parenti di sesto grado, cosa fra l’altro molto infrequente, e se nemmeno questi ci sono, il legislatore ha disposto ai sensi dell’art. 586 che l’eredità sia devoluta interamente allo Stato. Questo articolo si basa su un concetto semplice e di immediata comprensione, ovverosia che i beni del defunto debbano comunque avere un successore e non essere o andare vanificati nel nulla.

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