Il Contratto nell’ordinamento giuridico italiano. Normativa e evoluzione
Il contratto e la normativa. Tipi e invalidità
Molto spesso nella vita di tutti i giorni si è assaltati da spot, messaggi pubblicitari o vendite a distanza, tutte pratiche con le quali aziende e altri operatori del commercio concludono gli affari. Ma anche nel campo civile sovente si ricorre per la conclusione degli affari ad accordi fra le parti al fine di disciplinare atti o attività giuridiche. Tutti questi atti nel termine più tecnico si chiamano contratti, ovverosia accordi fra due o più persone per costituire, modificare o estinguere rapporti valutabili economicamente. La nozione e disciplina generale dei contratti nell’ordinamento giuridico italiano hanno la loro fonte principale nell’art. 1321 del C.C. che fissa i requisiti fondamentali del contratto, che sono nell’ordine:
– Un accordo bilaterale o plurilaterale
– Un’attività suscettibile di valutazione economica, quindi patrimoniale
Gli artt. Che seguono dal 1332 al 1325 del C.C. regolano alcuni aspetti fondamentali di esso quali la libera iniziativa privata nella scelta del come regolare il contratto e di chi ne deve far parte, e gli elementi principali che lo devono costituire.
Essi sono a norma del 1 Comma dell’art. 1325 del C.C. , le parti, la causa , l’oggetto, la volontà, la forma quando questa è richiesta ad substantiam. Come si evince essi sono elementi di cui nessun contratto può farne a meno, pena la sua nullità. Pertanto un contratto privo di uno dei requisiti suesposti è nullo e pertanto inesistente sotto l’aspetto giuridico. Poi, a seguire, le parti possono aggiungere elementi non essenziali per disciplinare un aspetto specifico che sono la condizione, il termine e il modo. La dottrina dominante ha operato una importante distinzione sulla base di criteri diversi, quale la prestazione o la forma. Possiamo pertanto avere:
– Contratti reali quando la prestazione consiste in una res o diritto reale
– Contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici, quando alla prestazione di una delle parti deve corrispondere la prestazione dell’altra parte contraente
– Contratti a forma vincolata
– Contratti a forma libera
Il contratto come ogni atto umano può essere soggetto a elementi perturbatori che inficiano e alterano la sua funzione e quindi il legislatore ha disciplinato i casi dell’invalidità di esso. L’invalidità del contratto attiene alla sua attitudine a produrre effetti giuridici, quindi secondo i casi previsti esso può essere annullabile o nullo. Come si evince annullabilità e nullità presentano differenze fondamentali, in quanto nel primo caso il contratto esiste e produce effetti fino a quando non è dichiarato annullabile, mentre nel secondo caso, non esiste e non produce nessun effetto. Un contratto è annullabile su domanda di parte quando è il risultato di dolo o di violenza, ovverosia quando una parte contraente è stata indotta alla conclusione con minaccia o violenza e con inganno. La nullità si ha per esclusione e in particolare quando manca degli elementi fondamentali quali la volontà delle parti, la causa contraria a norme imperative o all’ordine pubblico, e altro. Quindi un contratto nullo è sempre inesistente e improduttivo di qualsiasi effetto, mentre l’annullabilità è produttiva di effetti fino alla dichiarazione da parte del giudice. Giova ricordare che mentre un contratto nullo può essere fatto rilevare sempre , l’annullabilità dev’essere eccepita dalla parte contraente e dichiarata dal giudice.
Roberto Romano