/home/mhewwncw/addondomain/dirittoecittadini.it/wp-content/mu-plugins primo piano Archives ~ Diritto e Cittadini https://dirittoecittadini.it/tag/primo-piano/ La legge alla portata di un click Fri, 26 Feb 2021 15:46:43 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1 https://dirittoecittadini.it/wp-content/uploads/2019/02/cropped-GC_ico-32x32.png primo piano Archives ~ Diritto e Cittadini https://dirittoecittadini.it/tag/primo-piano/ 32 32 Nuova disciplina del fallimento e del sovraindebitamento https://dirittoecittadini.it/nuova-disciplina-del-fallimento-e-del-sovraindebitamento/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nuova-disciplina-del-fallimento-e-del-sovraindebitamento https://dirittoecittadini.it/nuova-disciplina-del-fallimento-e-del-sovraindebitamento/#respond Fri, 26 Feb 2021 15:46:43 +0000 https://dirittoecittadini.it/?p=568 La disciplina del fallimento è cambiata con il decreto legislativo n.14 del 2019 abolendo la parola fallito e prevedendo nuove misure quali la procedura di allerta e composizione con il fine di evitare la crisi d'impresa e lo stato di insolvenza e salvare l'attività del debitore

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Nel 2019 il legislatore ha approvato ed emanato il nuovo codice del fallimento e ridisegnato l’intera impalcatura della normativa sulla crisi d’impresa. Nel 2012 con il decreto n.3, nell’ordinamento italiano è stata introdotta una nuova disciplina del sovraindebitamento, il cui intento legislativo e la ratio giuridica, risiedono nella volontà di evitare crisi senza una via d’uscita per le piccole e media imprese, e per quanto possibile salvare i beni dell’imprenditore.Il decreto legislativo n.14 del 2019 ha in primo luogo abolito il termine fallimento sostituendolo con quello di crisi d’impresa, ma la sostanziale differenza con il passato è da rinvenire nella volontà di salvare il patrimonio aziendale, quando questo sia possibile. Prima di analizzare le sostanziali novità, ci pare opportuno ricordare e delineare in sintesi il concetto di fallimento. La fonte normativa fondamentale della disciplina sul fallimento è stata la legge n. 267 del 1942 che ha definito con precisione organi e funzioni dell’istituto del fallimento. In base a quanto essa dispone sono soggetti necessari del fallimento:

 

  • il tribunale fallimentare
  • il giudice delegato
  • il curatore fallimentare
  • il comitato dei creditori

L’avvio della procedura si ha con la presentazione della domanda che avviene sotto forma di ricorso da parte del debitore stesso, dei creditori o del pm quando richiesto, al tribunale ove risiede la sede principale dell’impresa.Il tribunale fallimentare ha poteri di direzione dell’intera procedura, il giudice delegato ha la direzione dell’intera procedura, il curatore ha la gestione e l’amministrazione  dei beni, il comitato dei creditori ha funzioni di controllo dell’operato del curatore. I presupposti fondamentali per la dichiarazione del fallimento sono;

– la qualità di imprenditore commerciale

– lo stato di grave insolvenza che consiste in una condizione economica molto difficile e nel mancato pagamento di spese e debiti

 

Non sono assoggettabili alla procedura fallimentare chi ha un’impresa agricola e i piccoli imprenditori,

La decisione sulla domanda di fallimento è del tribunale che ha due possibilità:

– accogliere la domanda e dichiarare aperta la procedura

–  non accogliere la domanda e chiudere la procedura

 

Se esso accoglie la domanda, previo verifica dei presupposti, si apre la prima fase del fallimento con la nomina del giudice delegato cui compete come sopra riportato, la direzione e la vigilanza su di essa. Una volta nominato il curatore si passa alla gestione vera e propria della procedura. In primis il curatore ha il compito di gestire e amministrare i beni del fallito, di redigere un inventario di questi e una relazione sul patrimonio. In sintesi le fasi della procedura fallimentare sono:

 

  • accertamento del passivo
  • accertamento dell’attivo
  • vendita
  • assegnazione e distribuzione dei beni

A differenza del fallimento la nuova procedura non prevede più lo spossessamento dei beni del debitore, e una seria di attività che possano evitare la dichiarazione di fallimento. Il codice d’impresa ha previsto una particolare procedura chiamata di “allerta” e di composizione della crisi. Il soggetto fondamentale di essa è l’OCRI che è l’organismo istituito presso la camera di commercio che ha il compito di valutare la crisi e di mettere in atto azioni che mirano ad evitare l’insolvenza e il fallimento del debitore secondo il principio di conservazione dei beni

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Legge sull’invalidità civile e pensione. Normativa attuale e soggetti che ne beneficiano https://dirittoecittadini.it/legge-sullinvalidita-civile-e-pensione-normativa-attuale-e-soggetti-che-ne-beneficiano/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=legge-sullinvalidita-civile-e-pensione-normativa-attuale-e-soggetti-che-ne-beneficiano https://dirittoecittadini.it/legge-sullinvalidita-civile-e-pensione-normativa-attuale-e-soggetti-che-ne-beneficiano/#respond Tue, 17 Mar 2020 10:47:58 +0000 https://dirittoecittadini.it/?p=563 L'invalidità civile è disciplinata dalla legge N. 104 riconoscendo a chi ne ha diritto un assegno mensile e altre agevolazioni quali l'esenzione dei ticket

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Prima di addentrarci nei meandri della complessa e specifica normativa sull’invalidità civile, è opportuno precisare determinati concetti fondamentali inerenti a questa materia. Per invalidità civile s’intende una condizione psico fisica alterata e provocata da eventi lesivi dell’organismo che riducono o rendono impossibile le principali funzioni quotidiane della persona. Pertanto quello che può causare una condizione d’invalidità di un soggetto è soltanto un evento, una malattia di una consistente gravità che comporta una riduzione permanente delle funzioni primarie della persona. A seconda delle funzioni che vengono compromesse, l’invalidità può essere di vari tipi, in primis abbiamo nella classificazione di medicina legale, un’invalidità fisica e un’invalidità psichica.

Si parla di invalidità fisica quando essa menoma o riduce in modo rilevante le funzioni primarie del movimento e della postura, pertanto sono annoverate in questa categoria le paralisi agli arti, i deficit motori, lesioni dell’apparato muscolo-scheletrico fino alle malattie degenerative, quali sclerosi amiotrofica laterale e altri disturbi della motilità. Sul versante dell’invalidità mentale, possiamo annoverare fra essa i più gravi disturbi della personalità, quali la schizofrenia, la paranoia, le psicosi, il disturbo bipolare disturbi di altro tipo. La normativa fondamentale sull’invalidità civile e la legge n.104 del 1992, che disciplina gli aspetti giuridici e sanitari di chi è affetto da gravi patologie come quelle di cui sopra, e detta le regole per l’accertamento e la concessione del beneficio economico a chi ne ha diritto. Lo stato riconosce a persone affette da invalidità civile una pensione a titolo di risarcimento e di aiuto economico per tuti i soggetti che presentano patologie  rende la vita di tutti i giorni complessa e difficile al livello di lavoro e di relazioni. Ma ora vediamo chi può chiedere la pensione di invalidità e qual è l’iter amministrativo che si deve seguire per l’ottenimento dell’aiuto economico. AI sensi della legge 104 per avere diritto alla pensione d’invalidità il soggetto che presenta la domanda dev’essere in possesso di almeno il 74% dell’invalidità quindi oltre due terzi della riduzione inerenti funzioni primarie siano esse fisiche o psichiche. Tutti io soggetti che pur in presenza di una percentuale di invalidità non raggiungono quella suindicata, non hanno diritto alla prestazione economica che come vedremo fra poco ha frequenza continuativa per 13 mensilità. Pertanto i soggetti che possono beneficiare di questa prestazione a carico dello stato sono solo quelli che rientrano nella fascia compresa fra il 74% e il 100%, quest’ultima percentuale da diritto anche a richiedere la pensione di inabilità, riconosciuta a soggetti che per  la malattia o patologia di cui sono in possesso, non possono svolgere nessuna prestazione di lavoro e sono privi di altri mezzi di sussistenza. La domanda di pensione di invalidità bisogna dev’essere presentata alla sede INPS di residenza, previo accertamento della patologia che determina lo stato d’invalidità da parte dell’apposita commissione medico-legale dell’ASL del luogo dove risiede il soggetto. All’esito di questa visita medico-legale se questa accerta lo stato d’invalidità scatta il diritto alla pensione che viene corrisposta dall’INPS nei modi e nei termini sopra riportati. In caso di esito negativo, il soggetto che ne ha fatto richiesta potrà esperire ricorso al giudice ordinario nel termine di sei mesi dall’atto di ricevimento del provvedimento che rigetta la richiesta. L’assegno corrisposto agli invalidi civili è di circa 290 euro, ma esso può variare secondo le condizioni reddituali del soggetto. L’assegno di invalidità è corrisposto a partire dal diciottesimo anno di età fino al compimento dei 65 anni, età in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia o per chi è sprovvisto di altri mezzi, all’assegno sociale, pertanto la pensione d’invalidità viene sostituita da questa pensione. La condizione d’invalidità essendo una condizione personale del soggetto non prevede che il beneficio economico si estenda agli eredi, il momento in cui chi ne beneficia viene a mancare. Lo stato d’invalidità può essere soggetto a revisione periodica a discrezione degli organi dell’ASL, e pertanto anche la percentuale d’invalidità può variare con il decorso del tempo o in meglio e in peggio e in questo caso si può chiedere l’aggravamento sempre da accertare con visita medico-legale. In conclusione è importante chiarire che oltre all’assegno d’invalidità, la legge 104 prevede anche altri benefici economici quali esenzioni di ticket e diritto a ricevere mezzi e apparecchi gratis. L’assegno non sarà erogato se il soggetto supera una soglia reddituale prevista dalla legge, ma permangono esenzioni e altre agevolazioni, previste dalla legge per fasce di età ed economiche.

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Recesso unilaterale, rescissione del contratto e risoluzione per inadempimento https://dirittoecittadini.it/recesso-unilaterale-rescissione-del-contratto-e-risoluzione-per-inadempimento/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=recesso-unilaterale-rescissione-del-contratto-e-risoluzione-per-inadempimento https://dirittoecittadini.it/recesso-unilaterale-rescissione-del-contratto-e-risoluzione-per-inadempimento/#respond Fri, 12 Jul 2019 10:03:08 +0000 https://dirittoecittadini.it/?p=537 Nell’ambito del diritto civile l’esecuzione regolare di un contratto può essere inficiata da elementi patologici. Tra essi figurano senza dubbio i casi di nullità e di annullabilità del contratto, causati da vizi ontologici dell’atto. La fattispecie contrattuale, però, può essere inefficace per fatti successivi alla sua conclusione, tali da non pregiudicare la validità del negozio, […]

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Nell’ambito del diritto civile l’esecuzione regolare di un contratto può essere inficiata da elementi patologici. Tra essi figurano senza dubbio i casi di nullità e di annullabilità del contratto, causati da vizi ontologici dell’atto. La fattispecie contrattuale, però, può essere inefficace per fatti successivi alla sua conclusione, tali da non pregiudicare la validità del negozio, ma comportanti la sua inefficacia. Si tratta di istituti quali il recesso unilaterale, disciplinato dall’art. 1373 c.c., o la risoluzione a sua volta esercitabile per inadempimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c., per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità. In questo articolo si analizzerà, per motivi sistematici, solo la risoluzione per inadempimento.

Gli istituti appena richiamati sono, nel gergo comune, spesso confusi. In realtà, però, i loro effetti sono similari ma non certo sovrapponibili. Nello specifico tutti e due comportano l’inefficacia del contratto concluso e potenzialmente in grado di spiegare effetti ma hanno elementi costitutivi differenti. Seguendo l’ordine del Codice civile, il primo a comparire è il recesso unilaterale, disciplinato dall’art. 1373 c.c. Esso consente ad una delle parti la facoltà di sciogliere il contratto mediante la manifestazione unilaterale della volontà, ovvero senza l’intervento della controparte che – ricevuta la richiesta di recesso – nulla potrà obiettare. Il recesso può essere previsto dal contratto o dalla legge. I casi di recesso legale sono, ad esempio, quelli previsti dal Codice del Consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) secondo il quale tutti i contratti (fatte salve alcune eccezioni specifiche) conclusi da un consumatore con un professionista, all’infuori dei locali commerciali, sono sottoposti ex lege al recesso entro 14 giorni dalla loro conclusione. In tale caso, quindi, il recesso è imposto dalla legge e il professionista-venditore nulla potrà eccepire laddove il consumatore decida di esercitare la facoltà di recesso entro i termini previsti dalla legge. Il recesso può, altresì, essere frutto delle previsioni contrattuali delle parti che sono libere di vincolarlo a determinate condizioni, temporali ma non solo o, in via alternativa, pattuendone il prezzo.

Una fattispecie analoga al recesso, nel senso che comporta lo scioglimento del contratto, è quella della risoluzione del contratto per inadempimento. Si distingue dall’annullamento e dalla rescissione in quanto questi ultimi si riferiscono allo scioglimento del rapporto contrattuale a causa di un vizio congenito dell’atto costitutivo o in caso di rilevante sproporzione tra le prestazioni. Si distingue altresì dal recesso – appena richiamato – poiché quest’ultimo è conseguente ad una manifestazione di volontà unilaterale. Essa può essere esercitata da una parte nei contratti con prestazioni corrispettive, come, a titolo esemplificativo, la compravendita. In consimili casi, la parte adempiente può chiedere alla controparte inadempiente – a sua scelta – o l’adempimento o la risoluzione, appunto, per inadempimento fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per ottenere la risoluzione, la parte adempiente non deve necessariamente rivolgersi all’Autorità giudiziaria, essendo previsti dal Legislatore strumenti alternativi quali la diffida ad adempiere con contestuale dichiarazione che in caso di mancato adempimento nei termini di legge (15 giorni) il contratto si intenderà risolto, oppure la clausola risolutiva espressa ed il termine essenziale, comportanti, de plano, la risoluzione contrattuale.

Ciò premesso, è necessario affrontare la rescissione che, come detto, similmente ai precedenti istituti, comporta lo scioglimento del contratto. A differenza, però, del recesso e della risoluzione per inadempimento essa si potrà ottenere solo in caso di vizio del sinallagma contrattuale. Gli artt. 1447-1452 c.c. prevedono i casi generali di rescissione, ovvero quello del contratto concluso in stato di pericolo o quello del contratto contenente una sproporzione tra le prestazioni dovuta dallo stato di bisogno.

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Troppo tempo su Facebook in ufficio. Scatta il licenziamento per giusta causa https://dirittoecittadini.it/troppo-tempo-su-facebook-in-ufficio-scatta-il-licenziamento-per-giusta-causa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=troppo-tempo-su-facebook-in-ufficio-scatta-il-licenziamento-per-giusta-causa https://dirittoecittadini.it/troppo-tempo-su-facebook-in-ufficio-scatta-il-licenziamento-per-giusta-causa/#respond Fri, 22 Feb 2019 15:01:36 +0000 https://dirittoecittadini.it/?p=438 Si aggiunge anche che il controllo esercitato dal datore di lavoro, a questo proposito, non rappresenterebbe “una violazione delle regole sulla tutela della privacy”

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Con la sentenza 3133 del 2019 la Cassazione ha stabilito che è legittimo il licenziamento del lavoratore che trascorre troppo tempo sui social network durante l’orario di lavoro.
La decisione ha confermato, secondo le previsioni, quanto stabilito dalla corte d’appello di Brescia sul caso di una segretaria di uno studio medico, che in 18 mesi si era collegata dal computer del suo ufficio 4.500 volte a Facebook.

Si aggiunge anche che il controllo esercitato dal datore di lavoro, a questo proposito, non rappresenterebbe “una violazione delle regole sulla tutela della privacy”. A sostegno della decisione i giudici hanno fatto riferimento alla sentenza 10280 del 27 aprile 2018 riguardante un altro licenziamento per giusta causa: in questo caso una dipendente aveva pubblicato su Facebook frasi denigratorie del titolare della sua attività lavorativa.

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Arriva la pensione di cittadinanza. Ecco chi la riceverà e come funzionerà https://dirittoecittadini.it/arriva-la-pensione-di-cittadinanza-ecco-chi-riguarda-come-funzionera/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arriva-la-pensione-di-cittadinanza-ecco-chi-riguarda-come-funzionera https://dirittoecittadini.it/arriva-la-pensione-di-cittadinanza-ecco-chi-riguarda-come-funzionera/#respond Fri, 22 Feb 2019 14:41:05 +0000 https://dirittoecittadini.it/?p=431 Il Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 ha introdotto, accanto alla misura del reddito di cittadinanza ed al trattamento di pensione anticipata “quota 100”, uno strumento che si propone di contrastare la povertà delle pensione anziane garantendo loro un livello minimo di sussistenza, la Pensione di Cittadinanza. Essa si rivolge ai nuclei familiari […]

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Il Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 ha introdotto, accanto alla misura del reddito di cittadinanza ed al trattamento di pensione anticipata “quota 100”, uno strumento che si propone di contrastare la povertà delle pensione anziane garantendo loro un livello minimo di sussistenza, la Pensione di Cittadinanza.
Essa si rivolge ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più membri di età non inferiore ai 67 anni, e si sostanzia nella erogazione di un sussidio integrativo della prestazione previdenziale già corrisposta fino al raggiungimento di una determinata soglia.

La pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane e viene erogata con suddivisione del sussidio tra tutti i membri del nucleo familiare.

L’art. 2 del decreto, al secondo comma, prevede infatti che i requisiti di accesso alla Pensione di Cittadinanza (e le relative procedure di gestione) siano gli stessi del Reddito di Cittadinanza (RdC) “salvo dove diversamente specificato”. Questa formulazione, però, rende non particolarmente agevole la ricostruzione dei presupposti di riconoscimento specificamente riferibili alla Pensione di Cittadinanza, specie ove si consideri che per diversi aspetti le misure non sono omogenee e la tecnica redazionale adottata dal Legislatore, il quale per lo più si riferisce al RdC, si caratterizza per una ‘promiscuità espositiva’ potenzialmente foriera di dubbi interpretativi e di conseguente possibile incremento del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

Per le modalità di richiesta, l’art. 5 del decreto in esame prevede (riferendosi al RdC senza diverse specificazioni) che la stessa possa essere inoltrata presso il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Vedi anche:

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La Lega vuole l’imputabilità a 12 anni. Opinioni divergenti a confronto https://dirittoecittadini.it/la-lega-vuole-limputabilita-a-12-anni-opinioni-divergenti-a-confronto/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-lega-vuole-limputabilita-a-12-anni-opinioni-divergenti-a-confronto https://dirittoecittadini.it/la-lega-vuole-limputabilita-a-12-anni-opinioni-divergenti-a-confronto/#respond Fri, 22 Feb 2019 13:36:54 +0000 https://dirittoecittadini.it/?p=417 Imputabili a 12 anni? Il limite dei 14 anni sembra non basti più alla Lega di Salvini. Così arriva la proposta di legge che contiene l’abbassamento della soglia di età per l’imputabilità. L’idea è destinata chiaramente ad alimentare un fitto dibattito, tra chi non immagina come tale abbassamento possa essere di aiuto e chi invece […]

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Imputabili a 12 anni? Il limite dei 14 anni sembra non basti più alla Lega di Salvini. Così arriva la proposta di legge che contiene l’abbassamento della soglia di età per l’imputabilità. L’idea è destinata chiaramente ad alimentare un fitto dibattito, tra chi non immagina come tale abbassamento possa essere di aiuto e chi invece è convinto che si tratti di uno strumento indispensabili per fronteggiare la dilagante criminalità minorile, che sempre più adepti raccoglie anche tra i giovanissimi.

Nella relazione inviata al Parlamento dalla Direzione investigativa antimafia, a proposito dei crimini commessi dai più giovani, si fa riferimento a gesti spesso di ingiustificata ferocia, di episodi riprovevoli e violenti, espressione di una vera e propria deriva socio-criminale. Da qui, la corsa al provvedimento.

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