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]]>Gli istituti appena richiamati sono, nel gergo comune, spesso confusi. In realtà, però, i loro effetti sono similari ma non certo sovrapponibili. Nello specifico tutti e due comportano l’inefficacia del contratto concluso e potenzialmente in grado di spiegare effetti ma hanno elementi costitutivi differenti. Seguendo l’ordine del Codice civile, il primo a comparire è il recesso unilaterale, disciplinato dall’art. 1373 c.c. Esso consente ad una delle parti la facoltà di sciogliere il contratto mediante la manifestazione unilaterale della volontà, ovvero senza l’intervento della controparte che – ricevuta la richiesta di recesso – nulla potrà obiettare. Il recesso può essere previsto dal contratto o dalla legge. I casi di recesso legale sono, ad esempio, quelli previsti dal Codice del Consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) secondo il quale tutti i contratti (fatte salve alcune eccezioni specifiche) conclusi da un consumatore con un professionista, all’infuori dei locali commerciali, sono sottoposti ex lege al recesso entro 14 giorni dalla loro conclusione. In tale caso, quindi, il recesso è imposto dalla legge e il professionista-venditore nulla potrà eccepire laddove il consumatore decida di esercitare la facoltà di recesso entro i termini previsti dalla legge. Il recesso può, altresì, essere frutto delle previsioni contrattuali delle parti che sono libere di vincolarlo a determinate condizioni, temporali ma non solo o, in via alternativa, pattuendone il prezzo.
Una fattispecie analoga al recesso, nel senso che comporta lo scioglimento del contratto, è quella della risoluzione del contratto per inadempimento. Si distingue dall’annullamento e dalla rescissione in quanto questi ultimi si riferiscono allo scioglimento del rapporto contrattuale a causa di un vizio congenito dell’atto costitutivo o in caso di rilevante sproporzione tra le prestazioni. Si distingue altresì dal recesso – appena richiamato – poiché quest’ultimo è conseguente ad una manifestazione di volontà unilaterale. Essa può essere esercitata da una parte nei contratti con prestazioni corrispettive, come, a titolo esemplificativo, la compravendita. In consimili casi, la parte adempiente può chiedere alla controparte inadempiente – a sua scelta – o l’adempimento o la risoluzione, appunto, per inadempimento fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per ottenere la risoluzione, la parte adempiente non deve necessariamente rivolgersi all’Autorità giudiziaria, essendo previsti dal Legislatore strumenti alternativi quali la diffida ad adempiere con contestuale dichiarazione che in caso di mancato adempimento nei termini di legge (15 giorni) il contratto si intenderà risolto, oppure la clausola risolutiva espressa ed il termine essenziale, comportanti, de plano, la risoluzione contrattuale.
Ciò premesso, è necessario affrontare la rescissione che, come detto, similmente ai precedenti istituti, comporta lo scioglimento del contratto. A differenza, però, del recesso e della risoluzione per inadempimento essa si potrà ottenere solo in caso di vizio del sinallagma contrattuale. Gli artt. 1447-1452 c.c. prevedono i casi generali di rescissione, ovvero quello del contratto concluso in stato di pericolo o quello del contratto contenente una sproporzione tra le prestazioni dovuta dallo stato di bisogno.
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]]>– Un accordo bilaterale o plurilaterale
– Un’attività suscettibile di valutazione economica, quindi patrimoniale
Gli artt. Che seguono dal 1332 al 1325 del C.C. regolano alcuni aspetti fondamentali di esso quali la libera iniziativa privata nella scelta del come regolare il contratto e di chi ne deve far parte, e gli elementi principali che lo devono costituire.
Essi sono a norma del 1 Comma dell’art. 1325 del C.C. , le parti, la causa , l’oggetto, la volontà, la forma quando questa è richiesta ad substantiam. Come si evince essi sono elementi di cui nessun contratto può farne a meno, pena la sua nullità. Pertanto un contratto privo di uno dei requisiti suesposti è nullo e pertanto inesistente sotto l’aspetto giuridico. Poi, a seguire, le parti possono aggiungere elementi non essenziali per disciplinare un aspetto specifico che sono la condizione, il termine e il modo. La dottrina dominante ha operato una importante distinzione sulla base di criteri diversi, quale la prestazione o la forma. Possiamo pertanto avere:
– Contratti reali quando la prestazione consiste in una res o diritto reale
– Contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici, quando alla prestazione di una delle parti deve corrispondere la prestazione dell’altra parte contraente
– Contratti a forma vincolata
– Contratti a forma libera
Il contratto come ogni atto umano può essere soggetto a elementi perturbatori che inficiano e alterano la sua funzione e quindi il legislatore ha disciplinato i casi dell’invalidità di esso. L’invalidità del contratto attiene alla sua attitudine a produrre effetti giuridici, quindi secondo i casi previsti esso può essere annullabile o nullo. Come si evince annullabilità e nullità presentano differenze fondamentali, in quanto nel primo caso il contratto esiste e produce effetti fino a quando non è dichiarato annullabile, mentre nel secondo caso, non esiste e non produce nessun effetto. Un contratto è annullabile su domanda di parte quando è il risultato di dolo o di violenza, ovverosia quando una parte contraente è stata indotta alla conclusione con minaccia o violenza e con inganno. La nullità si ha per esclusione e in particolare quando manca degli elementi fondamentali quali la volontà delle parti, la causa contraria a norme imperative o all’ordine pubblico, e altro. Quindi un contratto nullo è sempre inesistente e improduttivo di qualsiasi effetto, mentre l’annullabilità è produttiva di effetti fino alla dichiarazione da parte del giudice. Giova ricordare che mentre un contratto nullo può essere fatto rilevare sempre , l’annullabilità dev’essere eccepita dalla parte contraente e dichiarata dal giudice.
Roberto Romano
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