Si ampia il termine a disposizione per i trimestrali in merito alla detrazione dell’Iva

Si ampia il termine a disposizione per i trimestrali in merito alla detrazione dell’Iva

Il diritto alla detrazione viene consentito per le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo quello di effettuazione dell’operazione; nelle risposte fornite durante il forum tenutosi con la stampa specializzata il 23 gennaio 2019 pare potersi leggere una posizione dell’Agenzia che consentirebbe un orizzonte più ampio per i contribuenti trimestrali, che avrebbero il diritto a detrarre l’imposta esposta su fatture pervenute entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione.
Sarebbe quindi consentita una interpretazione meno letterale e più sostanziale, posto che la ratio della norma è quella di ammettere il recupero dell’imposta facendo riferimento alle fatture ricevute entro il giorno precedente quello di liquidazione dell’imposta.

Lo spiega il sito Euroconference News, dando anche ulteriori dettagli sul tema.

Al fine di contemperare il diritto alla detrazione dell’Iva (che a seguito delle modifiche operate dal D.L. 50/2017 all’articolo 19 D.P.R. 633/1972, sulla base delle interpretazioni fornite dalla circolare 1/E/2018, può essere operata solo a seguito della ricezione della fattura da parte del cessionario / committente) con i tempi necessari al recapito della fattura elettronica tramite il sistema di interscambio, l’articolo 14 D.L. 119/2018, in sede di conversione, ha modificato l’articolo 1 D.P.R. 100/1998 aggiungendo, al termine, il seguente periodo: “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente [ossia entro il termine per procedere alla liquidazione periodica dell’Iva] può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.”

Categorie
TAGS
Condividi

Commenti

WordPress (0)
Disqus (0 )